la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Integrazioni e modifiche
            alla legge regionale 9 settembre 1989, n. 42
 
   1.   Le   discariche   controllate  di  rifiuti  solidi  urbani  e
assimilabili, i  cui  progetti  sono  stati  approvati  dalla  giunta
regionale,  ai  sensi  dell'art.  3 della legge regionale 9 settembre
1989,  n.  42  concernente  "Integrazioni  e  modifiche  alla   legge
regionale  28 giugno 1988, n. 37 'Piano di organizzazione dei servizi
per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  e  norme  in  tema  di
raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani'" entro il 31
dicembre   1991,   possono   essere   ultimate   e  utilizzate  anche
successivamente al predetto termine secondo i tempi  e  le  modalita'
previste nei relativi progetti e nelle convenzioni sottoscritte fra i
soggetti concessionari e la regione.
   2.   La   giunta  regionale  e'  autorizzata  a  concludere  anche
successivamente al 31 dicembre 1991 le procedure di  cui  alla  legge
regionale  9  settembre 1989, n. 42 concernenti i progetti dichiarati
ammissibili a tale data ai sensi della succitata legge regionale.