la seguente legge: Art. 1. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1989, n. 42 1. Le discariche controllate di rifiuti solidi urbani e assimilabili, i cui progetti sono stati approvati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1989, n. 42 concernente "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 37 'Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani'" entro il 31 dicembre 1991, possono essere ultimate e utilizzate anche successivamente al predetto termine secondo i tempi e le modalita' previste nei relativi progetti e nelle convenzioni sottoscritte fra i soggetti concessionari e la regione. 2. La giunta regionale e' autorizzata a concludere anche successivamente al 31 dicembre 1991 le procedure di cui alla legge regionale 9 settembre 1989, n. 42 concernenti i progetti dichiarati ammissibili a tale data ai sensi della succitata legge regionale.